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In sintesi

  • La Legge 34/2026 rende obbligatori 9 elementi specifici nell’accordo individuale di smart working, pena la nullità dell’intesa
  • L’alternanza tra lavoro in presenza e da remoto deve essere definita con criteri oggettivi e verificabili, non generici
  • Strumenti di lavoro, diritto alla disconnessione e modalità di controllo richiedono clausole dettagliate per evitare contenziosi
  • Gli accordi stipulati prima del 1° luglio 2026 devono essere adeguati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma

Un accordo individuale di smart working incompleto non è solo un rischio legale: è una bomba a orologeria nelle relazioni con i dipendenti. La Legge 34/2026 ha alzato l’asticella, trasformando quello che molte aziende trattavano come un documento di routine in un atto formale con requisiti stringenti.

Il problema? Molti accordi attualmente in uso sono stati redatti durante l’emergenza pandemica, con formule generiche che oggi non reggono più. E la scadenza per l’adeguamento si avvicina.

Questo articolo analizza ogni elemento che l’accordo deve contenere secondo la nuova normativa, con indicazioni pratiche per chi deve revisionare documenti esistenti o crearne di nuovi.

Il contenuto dell’accordo smart working secondo la Legge 34/2026

La Legge 34/2026 ha introdotto un elenco tassativo di elementi che ogni accordo individuale di smart working deve contenere. Non si tratta di raccomandazioni: l’assenza di uno di questi elementi può determinare la nullità dell’accordo stesso.

Ecco i 9 elementi obbligatori:

  • Durata dell’accordo – a tempo determinato o indeterminato, con indicazione delle modalità di rinnovo
  • Modalità di alternanza – criteri per definire i giorni in presenza e da remoto
  • Luoghi di lavoro consentiti – non basta “fuori sede”, servono parametri di idoneità
  • Strumenti di lavoro – chi li fornisce, chi li manutiene, chi risponde dei danni
  • Fasce di reperibilità – orari in cui il lavoratore deve essere raggiungibile
  • Diritto alla disconnessione – modalità concrete di esercizio
  • Modalità di controllo – nel rispetto dell’art. 4 Statuto dei Lavoratori
  • Formazione – obblighi formativi specifici per il lavoro agile
  • Recesso – termini e condizioni per entrambe le parti

Ogni voce richiede un livello di dettaglio che va oltre le formule standard. Vediamo le più critiche.

Alternanza presenza-remoto: il cuore dell’accordo individuale smart working

La definizione dell’alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto rappresenta l’elemento più delicato dell’accordo individuale smart working. La Legge 34/2026 richiede che i criteri siano “oggettivi, verificabili e coerenti con le esigenze organizzative”.

Cosa significa in pratica? Che scrivere “il dipendente lavorerà da remoto 2 giorni a settimana” non basta più.

Criteri da specificare

L’accordo deve indicare:

  • Il numero minimo e massimo di giorni in presenza per periodo di riferimento (settimana, mese, trimestre)
  • Le modalità di programmazione (con quanto anticipo, chi decide, come si gestiscono le eccezioni)
  • I vincoli legati a riunioni, eventi aziendali, picchi di attività
  • Le conseguenze del mancato rispetto della programmazione

Immagina un responsabile commerciale che ha concordato 3 giorni da remoto settimanali. Arriva una fiera di settore che richiede presenza per 10 giorni consecutivi. L’accordo deve prevedere come gestire questa situazione: recupero dei giorni? Compensazione? Nessun obbligo di recupero?

Senza clausole chiare, ogni eccezione diventa un potenziale conflitto.

Il principio di non discriminazione

La legge introduce un vincolo importante: l’alternanza non può essere usata come strumento discriminatorio. Un’azienda manifatturiera del Veneto ha recentemente dovuto rivedere i propri accordi perché concedeva più giorni da remoto ai ruoli impiegatizi rispetto a quelli tecnici con mansioni analoghe.

Il criterio deve essere la mansione, non la categoria.

Strumenti e luoghi di lavoro: le clausole che generano più contenziosi

Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, il 34% delle controversie legate al lavoro agile nel 2024 ha riguardato strumenti di lavoro e rimborsi spese. La Legge 34/2026 affronta questo tema richiedendo clausole specifiche nel contenuto dell’accordo smart working.

Strumenti di lavoro

L’accordo deve specificare:

Elemento Cosa indicare
Dispositivi forniti Elenco completo (PC, monitor, tastiera, sedia ergonomica, ecc.)
Manutenzione Chi interviene in caso di guasto, tempi di sostituzione
Uso personale Se consentito, con quali limiti
Restituzione Modalità e tempistiche al termine dell’accordo
Responsabilità Chi risponde di danni, furti, smarrimenti

La questione dei costi è particolarmente sensibile. La legge non impone all’azienda di rimborsare le spese sostenute dal lavoratore (connessione internet, energia elettrica), ma richiede che l’accordo chiarisca questo punto in modo esplicito.

Luoghi di lavoro consentiti

Non tutti i luoghi sono idonei al lavoro agile. L’accordo deve definire i requisiti minimi:

  • Connessione internet con velocità minima garantita
  • Ambiente che consenta riservatezza per dati aziendali
  • Conformità alle norme di sicurezza (anche domestiche)
  • Eventuali luoghi esclusi (es. spazi pubblici, paesi extra-UE)

Un’azienda del settore finanziario ha inserito nei propri accordi il divieto di lavorare da spazi di coworking non certificati, per ragioni di compliance GDPR. Scelta legittima, ma deve essere scritta nell’accordo.

Smart working Legge 34 2026: disconnessione e controllo

Il diritto alla disconnessione esisteva già, ma la smart working Legge 34 2026 lo rende un elemento costitutivo dell’accordo, non più una clausola accessoria.

Disconnessione: cosa scrivere

L’accordo deve indicare:

  • Le fasce orarie in cui il lavoratore non è tenuto a rispondere
  • Le eccezioni ammesse (emergenze, con definizione di cosa costituisce emergenza)
  • Gli strumenti attraverso cui avviene la comunicazione (se il telefono personale è escluso, va scritto)
  • Le conseguenze per l’azienda in caso di violazione sistematica

Il dato più significativo: secondo ISTAT, il 47% dei lavoratori in smart working dichiara di ricevere comunicazioni di lavoro fuori orario almeno 3 volte a settimana. Questo espone le aziende a rischi concreti, soprattutto se l’accordo non disciplina la materia.

Modalità di controllo

Qui il terreno è scivoloso. L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori pone limiti stringenti al controllo a distanza. L’accordo individuale smart working deve bilanciare due esigenze:

  • Il diritto dell’azienda a verificare l’adempimento della prestazione
  • Il diritto del lavoratore alla privacy e alla dignità

La Legge 34/2026 richiede che l’accordo specifichi:

  • Quali strumenti di monitoraggio vengono utilizzati (software di tracciamento, report automatici, ecc.)
  • Con quale frequenza e modalità avviene il controllo
  • Chi ha accesso ai dati raccolti
  • Per quanto tempo vengono conservati

Il controllo occulto resta vietato. Ma anche forme di monitoraggio legittime, se non dichiarate nell’accordo, possono essere contestate.

Formazione e recesso: gli elementi spesso trascurati

Due elementi del contenuto accordo smart working vengono sistematicamente sottovalutati: la formazione e il recesso. Eppure sono quelli che determinano la sostenibilità dell’accordo nel tempo.

Obblighi formativi

La Legge 34/2026 richiede che l’accordo indichi:

  • La formazione iniziale obbligatoria (sicurezza, uso strumenti, protezione dati)
  • La formazione periodica di aggiornamento
  • Chi eroga la formazione e con quali modalità
  • Le conseguenze del mancato completamento

Non si tratta di un adempimento formale. Un lavoratore che subisce un infortunio domestico durante l’orario di lavoro agile, senza aver ricevuto formazione sulla sicurezza, espone l’azienda a responsabilità significative.

Clausole di recesso

L’accordo può essere a tempo determinato o indeterminato. In entrambi i casi, deve prevedere:

  • Il preavviso per il recesso ordinario (la legge indica un minimo di 30 giorni)
  • Le ipotesi di recesso per giusta causa (senza preavviso)
  • Gli effetti del recesso sul rapporto di lavoro sottostante
  • Le modalità di comunicazione del recesso

Il tuo accordo attuale prevede tutto questo? Se la risposta è no, hai un problema da risolvere prima del 1° luglio 2026.

Adeguamento degli accordi esistenti: la scadenza del 2026

La Legge 34/2026 prevede un periodo transitorio di 90 giorni dall’entrata in vigore per adeguare gli accordi esistenti. Considerando che la legge entra in vigore il 1° aprile 2026, la scadenza effettiva è il 30 giugno 2026.

Cosa succede agli accordi non adeguati? La norma non prevede sanzioni amministrative dirette, ma le conseguenze pratiche sono rilevanti:

  • L’accordo può essere dichiarato nullo su richiesta del lavoratore
  • In caso di contenzioso, l’azienda parte svantaggiata
  • L’Ispettorato del Lavoro può contestare la regolarità del rapporto

Per chi gestisce decine o centinaia di accordi individuali, l’adeguamento richiede una pianificazione seria. Non è un’operazione che si improvvisa a giugno.

Per approfondire tutti gli aspetti della nuova normativa, la guida completa sullo smart working offre un quadro esaustivo degli adempimenti richiesti.

Conclusioni operative

L’accordo individuale di smart working non è più un documento da compilare in fretta. La Legge 34/2026 lo trasforma in un atto che richiede attenzione legale, coerenza organizzativa e chiarezza comunicativa.

I punti su cui concentrarsi:

  • Verificare che tutti i 9 elementi obbligatori siano presenti e dettagliati
  • Rivedere le clausole su alternanza, strumenti e disconnessione con occhio critico
  • Pianificare l’adeguamento degli accordi esistenti con margine sufficiente
  • Coinvolgere le funzioni HR, legale e IT nella revisione

La scadenza di giugno 2026 sembra lontana. Ma chi ha gestito adeguamenti normativi sa che i mesi passano in fretta quando ci sono centinaia di documenti da rivedere e firmare.

FAQ

L’accordo individuale di smart working deve essere scritto o può essere verbale?

Deve essere scritto. La Legge 81/2017, confermata dalla Legge 34/2026, richiede la forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Un accordo verbale non ha valore legale.

Posso usare un modello standard per tutti i dipendenti?

Puoi partire da un modello base, ma ogni accordo deve essere personalizzato. Le mansioni, i luoghi di lavoro consentiti e le modalità di alternanza variano da dipendente a dipendente. Un accordo fotocopia rischia di essere contestato.

Cosa succede se il lavoratore rifiuta di firmare l’accordo aggiornato?

Il lavoratore non può essere obbligato a firmare. Se rifiuta, lo smart working non può proseguire alle condizioni precedenti. L’azienda può richiedere il rientro in sede, rispettando i termini di preavviso previsti dall’accordo in essere.

L’accordo deve essere comunicato al Ministero del Lavoro?

Sì. La comunicazione telematica tramite il portale Cliclavoro resta obbligatoria. La Legge 34/2026 non modifica questo adempimento, ma richiede che i dati comunicati siano coerenti con il contenuto dell’accordo.

Posso prevedere che il lavoratore usi i propri dispositivi personali?

Sì, ma deve essere esplicitamente previsto nell’accordo, con indicazione di chi sostiene i costi di manutenzione e quali requisiti tecnici devono avere i dispositivi. Il BYOD (Bring Your Own Device) richiede anche clausole specifiche sulla sicurezza dei dati.

Come gestisco la sicurezza sul lavoro per chi lavora da casa?

L’accordo deve prevedere l’informativa sui rischi, la formazione specifica e l’autocertificazione del lavoratore sull’idoneità del luogo. L’azienda resta responsabile, ma può tutelarsi documentando gli adempimenti formativi e informativi.

Il diritto alla disconnessione può essere derogato per i dirigenti?

La Legge 34/2026 non prevede eccezioni per categoria. Anche i dirigenti hanno diritto alla disconnessione, sebbene le fasce orarie possano essere più ampie. L’accordo deve comunque disciplinare la materia.

Quanto tempo ho per adeguare gli accordi esistenti alla Legge 34/2026?

90 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 30 giugno 2026. Gli accordi non adeguati restano validi ma espongono l’azienda a rischi in caso di contenzioso o ispezione.